Importante contributo sul decreto legislativo 29 ottobre 1999 n. 490 |
La
norma prevista nel successivo articolo 147
(titolato "censimento e catalogazione") prevede che “i beni e
le aree indicati agli articoli 139 e 146 sono censiti, catalogati e
individuati anche su cartografia informatizzata da restituirsi in scala
idonea all'identificazione del bene. A tal fine il Ministero, d'intesa con
la Conferenza unificata, predispone tecniche di rappresentazione e sistemi
informatici tra loro compatibili e interscambiabili”. Tale
norma va letta con puntuale esattezza interpretativa e non deve dar luogo
ad equivoci. Infatti, non va assolutamente interpretata nel senso
che soltanto dopo un censimento e individuazione e catalogazione
specifiche e cioè individuazione selettiva delle aree sottoposte a
vincolo, il vincolo stesso operi sulle categorie morfologiche
sopra indicate. Tale questione infatti è stata risolta immediatamente
dopo l'entrata in vigore della precedente legge Galasso, in quanto sia il
Ministero con apposita circolare sia la Corte di Cassazione stabilì in
modo inequivocabile che il vincolo è vigente ope legis automaticamente su
tutte le categorie territoriali sopra indicate per il solo fatto che i
territori corrispondano alle categorie stesse. In altre parole, non
è necessario alcun provvedimento specifico e selettivo della pubblica
amministrazione che individui, ad esempio, un territorio boscato in modo
planimetrico e selettivo; per la insorgenza del vincolo è infatti
necessario che, in via di fatto e di principio giuridico, un territorio
sia coperto da boschi e foreste perché il vincolo ricada sulla stessa
area automaticamente e per legge senza bisogno di alcun provvedimento
selettivo di individuazione prioritario. La norma dell'articolo citato non
va dunque certamente letta in tal senso, ma detta attività corrisponde a
finalità di ordine amministrativo e gestionale completamente diverso e
non attiene assolutamente in alcun modo con la vitalità del vincolo
stesso. A
conferma dell'imposizione immediata e generale del vincolo va citata la L'articolo
149
riguarda i "Piani territoriali paesistici". Prevede infatti
detto articolo che: “1. Le
regioni sottopongono a specifica normativa d'uso e di valorizzazione
ambientale il territorio includente i beni ambientali indicati
all'articolo 146 mediante la redazione di piani territoriali paesistici o
di piani urbanistico-territoriali aventi le medesime finalità di
salvaguardia dei valori paesistici e ambientali. 2.
La pianificazione paesistica prescritta al comma 1 è facoltativa per le
vaste località indicate alle lettere c) e d) dell'articolo 139 incluse
negli elenchi previsti dall'articolo 140 e dall'articolo 144. 3.
Qualora le regioni non provvedano agli adempimenti previsti al comma 1, si
procede a norma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come modificato dall'articolo 8 della
legge 15 marzo 1997, n. 59. 4.
Fermo il disposto dell'articolo 164 il Ministero, d'intesa con il
Ministero dell'ambiente e con la regione, può adottare misure di recupero
e di riqualificazione dei beni tutelati a norma di questo titolo i cui
valori siano stati comunque compromessi.” La
pregressa normativa faceva obbligo alle Regioni di predisporre "...
piani paesistici o piani urbanistico/territoriali con specifica
considerazione dei valori paesistici ...". Una dizione certamente
equivoca che ha in passato legittimato alcuni piani con pura finalità
esteriorizzante ed assolutamente superficiale e senza alcun effetto e
finalità pratica. Piani scarsamente vincolanti, meramente descrittivi e
magari rinvianti ad ulteriori livelli di pianificazione. La nuova dizione
("... o di piani urbanistico/territoriali aventi le medesime finalità
di salvaguardia...") sembra invece tale da ridurre lo spazio concesso
alle illusioni e agli equivoci. Il
secondo comma lascia certamente perplessi perché, infatti, non si
riescono a comprendere le ragioni in base al quale il testo unico mantiene
ed anzi rafforza la negativa interpretazione secondo la quale
le vaste località sottoposte a vincolo paesaggistico con
provvedimento specifico e motivato (e per le quali dunque sussiste in
qualche modo un forte valore ambientale) possono essere facoltativamente
sottoposte alla pianificazione paesistica che rimarrebbe dunque
obbligatoria soltanto per quelle aree soggette a tutela ope legis. Sarebbe
stato infatti molto più logico sancire l'obbligo di pianificazione
paesistica per tutte le zone comunque sottoposte a vincolo d'area in senso
generale. Un'esposizione dunque normativa che non mancherà di dare luogo
a qualche ulteriore equivoco interpretativo. Il
successivo articolo 150
riguarda il "coordinamento della disciplina urbanistica". Il
testo recita infatti che: “1.
Le linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale per quanto
riguarda i valori ambientali, con finalità di orientamento della
pianificazione paesistica, sono individuate a norma dell'articolo 52 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. 2.
I piani regolatori generali e gli altri strumenti urbanistici si
conformano, secondo l'articolo 6 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e le
norme regionali, alle previsioni dei piani territoriali paesistici e dei
piani urbanistico-territoriali di cui all'articolo 149. I beni e le aree
indicati agli articoli 139 e 146 sono comunque considerati ai fini
dell'applicazione dell'articolo 7, n. 5, della legge 17 agosto 1942, n.
1150, come sostituito dall'articolo 1 della legge 19 novembre 1968, n.
1187. 3.
Le regioni e i comuni possono concordare con il Ministero speciali forme
di collaborazione delle competenti soprintendenze alla formazione dei
piani.” |
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