Importante contributo sul decreto legislativo 29 ottobre 1999 n. 490



Il successivo articolo 140 traccia l'iter iniziale per la sottoposizione di tali beni allo speciale regime di protezione, specificando che il compito primario spetta alle Regioni le quali compilano, su base provinciale, due distinti elenchi rispettivamente uno per le lettere a) e b) ed uno per le lettere c) e  d) del pregresso articolo 139, con la finalità specifica della dichiarazione preventiva e preliminare di notevole interesse pubblico. Per quanto riguarda la compilazione pratica e materiale di detti elenchi la norma prevede l'affidamento a una commissione istituita in ciascuna Provincia con provvedimento regionale. Ed ecco dunque che la Provincia assume ancora ulteriormente un ruolo prioritario nell'ambito della emergente normativa ambientale,  giacché già con il decreto Ronchi sui rifiuti prima e con il decreto acque n. 152/99 poi detto Ente aveva già acquistato un ruolo di assoluta preminenza ed importanza nel campo della gestione  preventiva amministrativa e nel regime dei controlli. L'articolo 140 traccia successivamente l'iter attraverso la disciplina delle varie attività da porre in essere, al termine di tali attività, in base all' articolo 141, è previsto che la Regione, sulla base della proposta formulata dalla Commissione, esaminate le osservazioni e tenuto conto dell'esito delle eventuale inchiesta pubblica,  approva l'elenco apportandovi le modifiche ritenute opportune. Detto elenco, sulla scorta del successivo articolo 142, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e nel Bollettino Ufficiale della Regione. Da questo momento naturalmente, come si può ben intuire, il vincolo di produzione su quel determinato bene o area territoriale è perfettamente operativo.

 

Importante la previsione del successivo articolo 144 sulla base del quale il Ministero per i Beni Culturali e Ambientali ha facoltà di integrare gli elenchi dei beni e delle località indicati nel pregresso articolo 139 su proposto del sovrintendente competente. Il che ci conferma che l'elenco pregresso non è esaustivo in senso generale ma è esclusivamente di orientamento politico - amministrativo generale e che è soggetto a modifiche strutturali nel corso degli anni futuri in relazione alle emergenti eventuali necessità ambientali e paesaggistiche. Lo stesso articolo 144 traccia  la procedura per il successivo iter e specifica che il Ministero stesso provvede alla pubblicazione come previsto rispetto alla procedura in realtà delineata dal pregresso articolo 140 a carico delle Regioni.

 

Il secondo blocco, importantissimo, dei beni sottoposti a tutela è indicato invece nell'articolo 156 che riguarda i "beni tutelati per legge". Si tratta in altre parole del cuore della ex "legge Galasso" che viene trasferita in blocco nel contesto del nuovo testo unico. Infatti, si prevede che "sono comunque sottoposti alle disposizioni" del titolo in ragione del loro interesse paesaggistico una serie di territori indicati non già in via di individuazione selettiva e specifica ma per intere categorie morfologiche e territoriali. Quindi,  la specificazione del "comunque" sottoposte al regime di protezione ci conferma,  se ce ne fosse stato bisogno,  che i territori elencati nell'articolo 146 sono soggetti al vincolo ope legis e cioè automaticamente in linea generale senza la necessità del provvedimento di individuazione selettivo e specifico che invece viene previsto per quelle particolari categorie di beni ed aree dalla sinergia degli articoli precedenti. Si tratta dunque di un concetto assorbente e generale rispetto alla pregressa procedura mirata a proteggere alcuni beni e categorie in modo particolare. L'articolo 146 elenca come sottoposte in ogni caso a vincolo paesaggistico ambientale le seguenti categorie di beni:

“1. Sono comunque sottoposti alle disposizioni di questo Titolo in ragione del loro interesse paesaggistico:

a) i territori costieri compresi in una fasci della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;

b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;

c) i fiumi, i torrenti ed i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;

d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;

e) i ghiacciai e i circhi glaciali;

f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;

g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento;

h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;

i) le zone umide incluse nell'elenco previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;

l) i vulcani;

m) le zone di interesse archeologico”.

 

 

Il secondo comma del medesimo articolo specifica che dette disposizioni non ci applicano alle aree che alla data del 6 settembre 1985:

a) erano delimitate negli strumenti urbanistici come zone A e B;

b) limitatamente alle parti ricomprese nei piani pluriennali di attuazione, erano delimitate negli strumenti urbanistici a norma del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 come zone diverse da quelle indicate alla lettera a) e, nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ricadevano nei centri edificati perimetrati a norma dell'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.” In tale comma ritroviamo una rilevante e positiva novità individuabile nel fatto della istituzione di un limite temporale per i casi di esclusione dal vincolo ope legis. Infatti,  la pregressa normativa della cosiddetta legge Galasso stabiliva che il "vincolo automatico" sui beni sopra indicati non si applica alle zone delimitate dagli strumenti urbanistici come "A" (centri storici) e "B" (completamento); alle "altre zone" delimitate dagli strumenti urbanistici, purché ricomprese in un programma pluriennale di attuazione ed infine, nei comuni ancora sprovvisti di strumenti urbanistici, ai centri abitati perimetrali ai sensi della legge 865/71. La norma in questione riconferma tali esclusioni, limitandole però a quelle aree che ricadevano nelle suddette condizioni alla data del 6 settembre 1985 e cioè al momento di entrata in vigore della cosiddetta "legge Galasso". In tal modo vengono eliminate alla radice alcune e pregresse possibili interpretazioni defaticanti e delusive in relazione alla normativa in questione e alcuni trucchi tendenti a finalità disapplicatorie. Ricordiamo, ad esempio, il sistema di includere in programmi pluriennali di attuazione fatti ad hoc, vecchie lottizzazioni o altri insediamenti già a vario titolo previsti dai vecchi piani urbanistici, cercando così di eliminare "automaticamente" il vincolo.

 
<< pag. prec.

pag.succ. >>


 

SU

 

homeclr.gif (9257 byte)