Importante contributo sul decreto legislativo 29 ottobre 1999 n. 490 |
Il
successivo articolo 140 traccia
l'iter iniziale per la sottoposizione di tali beni allo speciale
regime di protezione, specificando che il compito primario spetta
alle Regioni le quali compilano, su base provinciale, due distinti elenchi
rispettivamente uno per le lettere a) e b) ed uno per le lettere c) e
d) del pregresso articolo 139, con la finalità specifica della
dichiarazione preventiva e preliminare di notevole interesse pubblico. Per
quanto riguarda la compilazione pratica e materiale di detti elenchi la
norma prevede l'affidamento a una commissione istituita in ciascuna
Provincia con provvedimento regionale. Ed ecco dunque che la Provincia
assume ancora ulteriormente un ruolo prioritario nell'ambito della
emergente normativa ambientale, giacché
già con il decreto Ronchi sui rifiuti prima e con il decreto acque n.
152/99 poi detto Ente aveva già acquistato un ruolo di assoluta
preminenza ed importanza nel campo della gestione
preventiva amministrativa e nel regime dei controlli. L'articolo
140 traccia successivamente l'iter attraverso la disciplina delle varie
attività da porre in essere, al termine di tali attività, in base all' articolo
141, è previsto che la Regione, sulla base della proposta
formulata dalla Commissione, esaminate le osservazioni e tenuto conto
dell'esito delle eventuale inchiesta pubblica,
approva l'elenco apportandovi le modifiche ritenute opportune.
Detto elenco, sulla scorta del successivo articolo 142, è
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e nel Bollettino Ufficiale della
Regione. Da questo momento naturalmente, come si può ben intuire,
il vincolo di produzione su quel determinato bene o area
territoriale è perfettamente operativo. Importante
la previsione del successivo articolo 144
sulla base del quale il Ministero per i Beni Culturali e Ambientali ha
facoltà di integrare gli elenchi dei beni e delle località indicati nel
pregresso articolo 139 su proposto del sovrintendente competente. Il che
ci conferma che l'elenco pregresso non è esaustivo in senso generale ma
è esclusivamente di orientamento politico - amministrativo generale e che
è soggetto a modifiche strutturali nel corso degli anni futuri in
relazione alle emergenti eventuali necessità ambientali e paesaggistiche.
Lo stesso articolo 144 traccia la
procedura per il successivo iter e specifica che il Ministero stesso
provvede alla pubblicazione come previsto rispetto alla procedura in realtà
delineata dal pregresso articolo 140 a carico delle Regioni. Il
secondo blocco, importantissimo, dei beni sottoposti a tutela è indicato
invece nell'articolo 156 che riguarda i "beni tutelati per
legge".
Si tratta in altre parole del cuore della ex "legge Galasso" che
viene trasferita in blocco nel contesto del nuovo testo unico. Infatti, si
prevede che "sono comunque sottoposti alle disposizioni"
del titolo in ragione del loro interesse paesaggistico una serie di
territori indicati non già in via di individuazione selettiva e specifica
ma per intere categorie morfologiche e territoriali. Quindi,
la specificazione del "comunque" sottoposte
al regime di protezione ci conferma, se ce ne fosse stato bisogno,
che i territori elencati nell'articolo 146 sono soggetti al vincolo
ope legis e cioè automaticamente in linea generale senza la necessità
del provvedimento di individuazione selettivo e specifico che invece viene
previsto per quelle particolari categorie di beni ed aree dalla sinergia
degli articoli precedenti. Si tratta dunque di un concetto assorbente e
generale rispetto alla pregressa procedura mirata a proteggere alcuni beni
e categorie in modo particolare. L'articolo 146 elenca come sottoposte in
ogni caso a vincolo paesaggistico ambientale le seguenti categorie di
beni: “1.
Sono comunque sottoposti alle disposizioni di questo Titolo in ragione del
loro interesse paesaggistico: a)
i territori costieri compresi in una fasci della profondità di 300 metri
dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare; b)
i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità
di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui
laghi; c)
i fiumi, i torrenti ed i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal
testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici,
approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative
sponde o piede degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna; d)
le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la
catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica
e per le isole; e)
i ghiacciai e i circhi glaciali; f)
i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di
protezione esterna dei parchi; g)
i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o
danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento; h)
le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi
civici; i)
le zone umide incluse nell'elenco previsto dal decreto del Presidente
della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448; l)
i vulcani; m)
le zone di interesse archeologico”. Il
secondo comma del medesimo articolo specifica che dette disposizioni
non ci applicano alle aree che alla data del 6 settembre 1985: a)
erano delimitate negli strumenti urbanistici come zone A e B; b)
limitatamente alle parti ricomprese nei piani pluriennali di attuazione,
erano delimitate negli strumenti urbanistici a norma del decreto
ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 come zone diverse da quelle indicate
alla lettera a) e, nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ricadevano nei
centri edificati perimetrati a norma dell'articolo 18 della legge 22
ottobre 1971, n. 865.” |
|||
|
|||
|