Importante contributo sul decreto legislativo 29 ottobre 1999 n. 490



In definitiva, il nuovo testo unico presenta aspetti di importante ed attuale applicazione di prioritaria importanza per gli assetti ambientali. Si tratta di una legge-contenitore nella quale confluiscono potenzialmente tutti gli aspetti di aggressione verso gli ambienti oggetto di tutela e la protezione accordata con il vincolo funge da raccordo sinergico con diverse altre specifiche e selettive normative di settore. Ad esempio, i fiumi sono tutelati nella parte idrica e nelle fasce territoriali connesse sotto il profilo paesaggistico-ambientale; quindi rietra nel concetto di violazione diretta della legge sui vincoli  l’alterazione urbanistico-edilizia (e questo già in connessione con la legge n. 47/85 sull’edilizia in senso stretto); ma anche una discarica abusiva, oltre a violare lo specifico d.l.vo n. 22/97  sui rifiuti, se realizzata sulle rive viola contestualmente la legge-Galasso; un inquinamento idrico, oltre a porsi in contrasto con la relativa legge-quadro n. 152/99, costituisce violazione del vincolo della norma in esame per scempio paesaggistico-ambientale; una cava abusiva realizzata sulle rive, oltre che la normativa di settore, investe direttamente la legge sui vincoli  per l’alterazione territoriale; e via dicendo...

Dunque una legge di raccordo sistematico che, oltre che tutelare il territorio in prima istanza, consente di creare un comun denominare logico-operativo con tutta la  residua normativa ambientale. Il fine della legge é chiaro; non già quello di soffocare i (vastissimi) territori vincolati ma poiché detti territori corrispondono (nella parte ancora integra) agli ultimi scampoli di ambienti naturali superstiti nel nostro Paese, si é voluto sottoporre le rilevanti attività strutturali sul territorio (che apportano modifiche stabili, definitive e rilevanti dello stesso) ad un regime autorizzatorio più severo, in doppia battuta. Demandando alle Regioni il compito di preservare questi scampoli di propri territori ancora integri con un vaglio attento sulle opere da autorizzare o meno in vista dei prioritari fini di tutela paesaggistico-ambientale di cui la legge è portatrice. Non resta che sperare in una rinnovata energia applicativa.

 
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