Sicurezza sul lavoro: nuove disposizioni

 

Il 25 agosto è entrata in vigore la Legge 3 agosto 2007, n° 123 che delega il Governo ad adottare entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti per il riassetto e la riforma delle disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro garantendo uniformità sul territorio nazionale.

L’esigenza di pervenire alla redazione di un Testo unico in materia si è avvertita per la necessità di limitare il fenomeno infortunistico sui luoghi di lavoro e di ridurne, drasticamente, il numero dei morti. Difatti, tale questione ha assunto, negli ultimi tempi, soprattutto al sud, ed anche nella Ns. Città, proporzioni particolarmente allarmanti.

Il legislatore nella delega al Governo ha compreso, tra le altre, l’indicazione di riformulare e razionalizzare le sanzioni amministrative e penali previste per la violazione delle norme antinfortunistiche e di quelle in tema di igiene e salute sui luoghi di lavoro. Chiede, ancora, che venga prevista l’introduzione di rilevanti modifiche in materie di appalti di opere pubbliche, di servizi e di forniture sancendo che il rispetto delle norme relative alla salute ed alla sicurezza dei lavoratori costituisca presupposto indispensabile per la partecipazione alle gare e per l’accesso alle agevolazioni. In particolare, ha previsto che nei contratti di somministrazione, di appalto e di subappalto, debbano essere specificamente indicati i costi relativi alla sicurezza del lavoro.

La legge in commento oltre ai principi ed alle indicazioni a cui il Governo si dovrà attenere nella redazione del T.U. da emanarsi ha previsto una seconda parte immediatamente cogente, ovvero di immediata applicazione, senza necessità di attendere il T.U. stesso.

Pertanto, per contrastare il lavoro irregolare, ha inteso attribuire al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale il potere di adottare provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale qualora venga riscontrato l’impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori regolarmente occupati. Tali poteri assegnati al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale sono estesi, nell’ambito dei compiti istituzionali delle aziende sanitarie locali, al personale ispettivo delle medesime aziende sanitarie, limitatamente all’accertamento di violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

Con decorrenza, poi, dal 1° settembre 2007, ha stabilito che il personale utilizzato dalle imprese appaltatrici o subappaltatrici è tenuto ad esporre durante lo svolgimento dell’attività, un tesserino di riconoscimento, corredato di fotografia, contente le generalità del lavoratore e la indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi.

Nelle imprese con meno di dieci dipendenti tale obbligo può essere assolto mediante annotazione su apposito registro vidimato dalla Direzione Provinciale del Lavoro, da tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del personale giornalmente impiegato.

Oltre a disposizioni di tipo “penalizzanti” come quelle testé indicate ed altre ancora la L. 123/07 ha previsto anche disposizioni di tipo “positivo” o anche “premianti” per quelle imprese che si caratterizzeranno per un impegno virtuoso nell’assicurare le migliori condizioni possibili per i lavoratori.

Anche in questo caso dobbiamo distinguere tra disposizioni di indirizzo ed altre immediatamente vigenti.

Tra le prime ricordiamo la previsione della destinazione degli introiti delle sanzioni pecuniarie comminate a seguito di infrazioni alla normativa prevenzionale per interventi mirati alla prevenzione, a campagne di informazione ed alle attività dei dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali; promozione della cultura e delle azioni di prevenzione; il finanziamento degli investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro delle piccole, medie e micro imprese, tramite sostegno dell’INAIL; la promozione e la divulgazione della cultura della salute e della sicurezza su lavoro all’interno dell’attività scolastica ed universitaria.

Quanto invece alle disposizioni immediatamente operative si segnala quella che stimola la c.d. “emersione dal lavoro nero” ovvero la possibilità per i datori di lavoro di presentare entro il 30 settembre 2007, previo apposita stipula di un accordo con le OOSS aziendali o territoriali, un’istanza finalizzata alla regolarizzazione dei lavoratori non dichiarati. A partire ed in conseguenza della presentazione di tale istanza i datori di lavoro beneficeranno per la durata di un anno della sospensione di eventuali ispezioni e verifiche da parte degli organi di controllo e vigilanza.

 

avv. Aldo Avvisati

specialista in diritto dell’ambiente, igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro

  

Rif. avv. Aldo Avvisati
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