"GIURISPRUDENZA" SICUREZZA SUL LAVORO: |
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Sentenza n. 19 del 12 febbraio 1998 depositata il 18 febbraio 1998
- Pres. Granata - Red. Neppi Modona Commento
La Corte Costituzionale con sentenza n. 19 del 12 febbraio 1998 si è espressa su di una questione fondamentale in tema di contravvenzioni per Violazioni alla normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. Con tre ordinanze tra il marzo ed aprile 1997 il Giudice per le indagini preliminari della Pretura circondaliale di Ferrara, su richiesta del pubblico minlstero, che procedeva per reati previsti da articoli del D.P.R. n.547/55 e dell'art.590, terzo comma, codice penale, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 24, comma 1, D.lgs. 19 dicembre 1994 , n. 758, in riferimento all'art.3 della Costituzione. Il D.lgs. 758/94, come ormai ampiamente noto, ha introdotto un procedimento che consente di estinguere la contravvenzione elevata dall'organo di vigilanza per riscontrata violazione alle normative in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro (Le violazioni a cui il procedimento si applica sono tutte quelle di cui all'Mlegato I dello stesso Decreto, più eventualmente le integrazioni che saranno apportate, in seguito, da altre normative. E' questo il caso, ad es., delle contravvenzioni previste dal D.lgs.494/96). Infatti, con la procedura che avvia l'organo di vigilanza rilasciando la "prescrizione ad adempiere" (deve obbligatoriamente comminarla, non ha più discrezionalità, come avveniva in regime di vecchia "diffida"), il contravventore, se elimina l'inadempienza oggetto di violazione, perviene all' estinzione del reato mediante il pagamento di ¼ del massimo dell' ammenda prevista. Ma il D.lgs. 758, così come formulato, ha lasciato diversi dubbi interpretativi circa la sua applicazione. Uno di questi è relativo all'applicazione o meno del procedimento descritto in quei casi in cui un soggeùo abbia eliminato l'inàdempienza alla normativa prima della conte stazione da parte dell'organo di vigilanza. Infatti che cosa accade se l'organo di Vigilanza riscontra che la regolarizzazione della violazione èavvenuta prima che l'autorità di vigilanza abbia impartito la prescrizione? E' questa la situazione che può ricorrere anche per diversi adempimenti di natura formale quando sono espletati in ritardo rispetto ai termini previsti (è il caso ad es. della designazione in ritardo del Responsabile SPP) A tale proposito nulla dispone il decreto che prevede, unicamente, che l'O.V. emani una prescrizione ad adempiere allo scopo di eliminare la contravvenzione. Partendo da tali ragionamenti il giudice rimettente di Ferrara ha sollevato una prima questione di legittimità costituzionale relativa al caso di specie di una persona sottoposta ad indagini che aveva già regolarizzato le violazioni integranti la contravvenzione prima che l'organo di vigilanza impartisse la prescrizione di cui all'art. 20 D.lgs. n.758/94. La autonoma e spontanea regolarizzazione delle violazioni alla normativa antinfortunistica da parte del contravventore; prima ed a prescindere dell'intei'vento ufficiale dell'Organo di Vigilanza, aveva reso impossibile l'attivazione del meccanismo previsto dal D.lgs. 758/94, artt. 20 e 55. Con la conseguenza, negativamente rilevante, dell'impossibilità di pervenire all'estinzione del reato, ex art. 24, comma 1, mediante la definizione della violazione stessa, in via amministrativa, attraverso il pagamento di un quarto del massimo edittale della pena previsto. Il paradosso determinato da tale situazione, sottolineava il giudice rimettente, è che sarebbe soggetto al procedimento penale ed eventualmente alla sanzione penale chi abbia spontaneamente avvertito il disvalore della propria condotta e vi abbia posto tempestivamente ed efficacemente rimedio, contrariamente al caso di chi colui che adempie a seguito della prescrizione dell'organo di vigilanza. Stante questa situazione verrebbe oltremodo pregiudicato il contravventore che volontariamente ha ripristinato la situazione di legalità rispetto a chi, magari, ha agito esclusivamente dopo aver ricevuto una prescrizione da parte dell'organo di vigilanza. Risulta evidente a parere del giudice rimettente che la normativa de quo risulta carente per non aver previsto la Situazione oggetto della questione di legittimità costituzionale. Mtra carenza riscontrata nel D.lgs.758/94 dal rimettente è relativa all'ipotesi in cui l'organo di vigilanza abbia omesso, colposamente o dolosamente, di impartire la prescnzione. "Anche in tale ipotesi" secondo il giudice a quo, "dalla lacuna legislativa scaturirebbe l'irragionevole conseguenza che dalla violazione dell'obbligo di impartire la prescrizione ex art. 20 e segg. Del D.lgs. n. 758/94, addebitabile all'autorità di vigilanza, discenderebbe per il contravventore la impossibilità di accedere al meccanismo che consente la estinzione del reato ex art.24, comma 1, del medesimo decreto" La Corte, riuniti i tre giudizi, ha ritenuto infondate le questioni di legittimità costituzionale. Argomentando dal fatto che le finalità del decreto in oggetto sono, da un lato, assicurare l'effettività dell'osservanza delle misure di prevenzione e protezione in materia di sicurezza, al fine di salvaguardare la tutela dei lavoratori, dall'altro, conseguire una consistente deflazione processuale, la Corte ha ritenuto che entrambe sussistano anche nel caso in cui il contravventore abbia spontaneamente ed autonomamente provveduto ad eliminare le conseguenze dannose o pericolose prima o, comunque, indipendentemente dalla prescrizione dell'organo di vigilanza. Quindi, anche nelle descritte Situazioni il contravventore va ammesso alla definizione in via ammmistrativa in vista dell'estinzione del reato e della conseguente richiesta di archiviazione del pubblico ministero. La soluzione che la Corte prospetta è quella di una prescrizione emanata "ora per allora" dell'organo di vigilanza, che dia avvio in ogni caso al procedimento di cui agli art. 20 e 55. del D.lgs. 758/94, con la possibile conseguenza di pervenire alla estinzione del reato. In questi casi, alla luce della sentenza della Corte, sembra di poter affermare che il lavoro dell'organo di vigilanza sarà quello di attestare che è avvenuta l'eliminazione delle cqnseguenze dannose o pericolose del reato, ammettendolo, in caso positivo, al pagamento della ammenda. Il procedimento così delineato contribuisce a tranquillizzare le aziende sulla prospettiva di essere sempre ammessi al procedimento ex D.lgs. 758/94, se colti in contravvenzione rispetto alla normativa in materia di sicurezza sul lavoro. Quindi, ancora di più si allontana la possibilità di ritrovarsi ascritto il reato relativo alla contravvenzione commessa nel casellario giudiziario. Ma ancora di più questa statuizione favorisce il raggiungimento degli obiettivi posti a base della normativa stessa e, cioè, come si diceva, tutelare la salute dei lavoratori e deflazionare il carico delle aule giudiziarie Avv. Aldo Avvisati |
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