EMISSIONI ELETTROMAGNETICHE:
«GETTO DI COSE» AI SENSI DELL’ART. 674 DEL CODICE PENALE

da "Ambiente, Consulenza e Pratica per l'Imprea. Edizione IPSOA - Milano" n°4/2000

Inquinamento elettromagnetico

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Cassazione penale, sez. I, 29 novembre 1999, n. 5626 (c.c. 14 ottobre 1999).

Il principio di diritto espresso dalla Suprema Corte è che il fenomeno noto come inquinamento elettromagnetico è astrattamente riconducibile alla previsione dell’art. 674, c.p., anche se, tuttavia, nel caso in esame, risulta in concreto inapplicabile per la mancanza di uno degli elementi essenziali della fattispecie criminosa.

Fatto e diritto

Il Tribunale della Libertà di Venezia sentita la relazione fatta dal Consigliere Rossi Bruno; sentite le conclusioni del P.G. Dr. Luigi Ciampoli,che ha chiesto il rigetto dell’impugnazione; sentiti i difensori degli indagati, avv.ti Vassalli, De Vergottini e Rampioni in sostituzione dell’avv. Alessandri, la Corte osserva: Con ordinanza del 20 aprile 1999 il Tribunale di Venezia ha rigettato l’appello proposto dal pubblico ministero, ai sensi dell’art. 322 bis, c.p.p., avverso il provvedimento con il quale, il precedente 25 marzo, il giudice per le indagini preliminari della locale pretura aveva respinto la richiesta di sequestro preventivo di quattro conduttori di corrente elettrica ad alta tensione collocati in località Malcontenta, nei pressi di una casa colonica, avanzata dallo stesso pubblico ministero, in quanto cose pertinenti ai reati di cui agli artt. 674 e 675, c.p., per i quali si procede nei confronti di Domenico Cappellieri, Luigi Celani, Alberto Bigi e Giulio Del Ninno, i primi tre, dirigenti locali dell’Enel, il quarto, amministratore della società «Edison termoelettrica», comproprietaria di uno degli elettrodotti. Il giudice di merito, premesso che, secondo lo stesso consulente tecnico del rappresentante della pubblica accusa, i valori del campo elettromagnetico generato dal passaggio dell’energia elettrica nella zona considerata rientrano nei limiti indicati  a scopo, peraltro, meramente precauzionale per la mancanza allo stato attuale delle ricerche di dati scientificamente certi sulla pericolosità per la salute umana delle onde elettromagnetiche dalla normativa vigente in materia (D.P.C.M. 23 aprile 1992 e 28 settembre 1995), perviene alla conclusione che, proprio in considerazione degli esiti dell’indagine specifica e degli studi condotti in tutto il mondo sul tema, nella specie non è consentito parlare di «cose» sicuramente idonee a offendere o anche semplicemente a molestare le persone. Ché, anzi, aggiunge il tribunale, neppure di cose, almeno nel senso inteso dal legislatore nell’art. 674, c.p., deve parlarsi a proposito dei campi elettromagnetici, che non sono elementi materiali di immediata percezione e suscettibili di essere gettati o versati, donde l’impossibilità, senza violare il principio costituzionale di legalità, di estendere agli stessi la portata della norma incriminatrice. Ricorre per cassazione il procuratore della Repubblica, il quale dopo avere sottolineato la gravità del problema dell’inquinamento elettromagnetico, specialmente per quei soggetti che sono costretti dalle circostanze a subire, più o meno consapevolmente, le emissioni di elettrodotti e impianti di radiodiffusione, ribatte che il rischio di danni alla salute (insorgenza di neoplasie soprattutto nell’età infantile) è ormai ammesso dagli studiosi incaricati, a livello nazionale e internazionale, di indagare sia nel campo delle alte frequenze, che di quelle basse o bassissime. Censura, poi, la pretermissione da parte del tribunale di qualsivoglia considerazione sulla pure prospettata configurabilità del reato previsto dall’art. 675, c.p., indugiandosi, quindi, nell’analisi semantica del testo di tale disposizione e di quello dell’articolo che lo precede e concludendo che anche le onde elettromagnetiche, in quanto manifestazioni di un tipo di energia dotata di «una sua individualità fisica», «suscettibile di misurazione e di utilizzazione per gli scopi più diversi» devono qualificarsi cose idonee a ledere o, comunque, a «molestare» la gente, rientrando nel concetto di molestie tutte quelle situazioni «determinanti disagio e turbamento della tranquillità».

(segue)


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