da "Ambiente,
Consulenza e Pratica per l'Imprea. Edizione IPSOA - Milano" n°4/2000
Inquinamento
elettromagnetico
PARTE 2
I
difensori delle parti private in vista delludienza odierna hanno depositato diffuse
memorie con le quali controbattono le argomentazioni del ricorrente. Il ricorso non merita
accoglimento. Già appare inaccettabile che il pubblico ministero, pur nel lodevole
intento di avviare una ricerca della soluzione giuridicamente valida di un problema
avvertito come grave e impellente, si rivolga al giudice e gli chieda lapplicazione
di una misura cautelare reale di non lieve momento senza neppure sapere esattamente per
quale reato intende procedere. Anche nella fase magmatica delle indagini preliminari la
prospettazione dipotesi alternative, comportando lincertezza dellaccusa,
si risolve, infatti, sempre in una menomazione del diritto di difesa, quanto meno nel
senso di renderne più gravoso lesercizio, segnatamente quando, come nel caso in
esame, le fattispecie legali adombrate si escludono a vicenda.
Quello previsto dallart. 675, c.p. è, invero, un tipico reato colposo, che consiste
nel collocamento o nella sospensione di cose pericolose per lintegrità fisica o
morale delle persone «senza le debite cautele». Ed è ovvio che colui il quale
costruisce un elettrodotto aereo, vale a dire un impianto implicante lapplicazione
di raffinate tecnologie, sa benissimo che il passaggio della corrente elettrica ad
altissima tensione nei conduttori
provoca la formazione di onde elettromagnetiche nel campo di forza preesistente o
autogenerato con la conseguenza che lelemento psichico
delleventuale reato configurabile, ancorché possa in concreto anche atteggiarsi
come colpa dovuta allerronea valutazione di circostanze di
contorno, si configura normalmente come dolo. Dalle considerazioni fin qui svolte emerge,
anzitutto, che nessun serio rimprovero può muoversi
al tribunale per avere pretermesso di prendere in considerazione lipotesi formulata,
in via subordinata, dallaccusa non fossaltro che per la sua
palese inconsistenza. Emerge, altresì, che il quesito cui occorre dare
una risposta è solo quello relativo allapplicabilità al fatto per cui si procede
della norma incriminatrice dettata dallart. 674, c.p., senza violare
il principio costituzionale di legalità (art. 25, comma 2, Cost.; art. 1, c.p.).
In merito va rilevato che sotto il profilo oggettivo gli elementi costitutivi della
contravvenzione in parola sono rappresentati, per quanto qui interessa, dal «getto» nei
luoghi specificamente indicati dalla norma di «cose» «atte a offendere ... o molestare
persone».
Le varianti a tale schema previste dal testo legislativo per la loro evidente estraneità
al caso in esame possono essere tranquillamente tralasciate.
A questo punto, però, il discorso potrebbe esaurirsi sul nascere per effetto della
constatazione fatta dal tribunale e non agevolmente superabile
che, allo stato attuale delle ricerche, non risulta in alcun modo dimostrata
lattitudine delle onde elettromagnetiche a bassa frequenza, quali sono
quelle emesse dagli elettrodotti, a recare danni apprezzabili, ancorché transitori e
limitati alla sfera psichica agli individui direttamente coinvolti
per ragioni di lavoro o altro. È quasi superfluo rilevare che il problema, assai
dibattuto nella comunità scientifica internazionale, appare tuttora aperto ad ogni
soluzione. Il sospetto da tempo affacciato dagli studiosi del ramo che le onde anzidette,
superando facilmente ostacoli e barriere non espressamente apprestati e penetrando
allinterno degli edifici e degli organismi viventi possano cagionare
linsorgenza di gravi malattie ha, comunque, indotto molti enti statuali e locali ad
adottare, sia pure per scopi meramente cautelativi, specifiche normative. In Italia, il
testo fondamentale è attualmente costituito dal D.P.C.M. 23 aprile 1992, che indica i
limiti massimi di esposizione ai campi elettrici e magnetici generati dalla frequenza
industriale nominale (50Hz) negli ambienti abitativi e nellambiente esterno,
differenziandoli tra loro a seconda che lesposizione medesima sia permanente oppure
limitata a poche ore il giorno.
Il provvedimento, che in applicazione del principio accolto dallart. 4 della legge
23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del sistema sanitario nazionale,
è anche volto a garantire condizioni uniformi su tutto il territorio, ha istituito,
inoltre, una commissione tecnicoscientifica con il compito di aggiornare periodicamente la
disciplina della materia e di approfondire, sulla scorta dei contributi offerti da altri
enti, italiani e stranieri, le tematiche relative a problemi igienico sanitari.
E proprio in base al parere espresso da tale commissione il successivo D.P.C.M. 28
settembre 1995, recante norme tecniche procedimentali per
lattuazione di quello precedente, relativamente agli elettrodotti ha confermato i
valori già stabiliti e non risultanti in contrasto con le regole elaborate dal Comitato
europeo per la normazione tecnica, alla stregua dei suggerimenti dati
dallOrganizzazione mondiale della sanità.
Questultima riguardo al rapporto tra induzioni elettrica o magnetica e salute umana
ha consigliato, sempre in via cautelare e in attesa dei risultati degli esperimenti in
corso, di evitare il superamento di valori, rispettivamente, di 5 kv/m e di 0,1 m T, per
esposizioni permanenti, e di 10 kv/m e 1 m T, per esposizioni temporanee. Ora, secondo lo
stesso consulente del pubblico ministero, nella località Malcontenta questi limiti
non sono stati varcati, sicché anche ammettendo che le onde elettromagnetiche generate
dagli elettrodotti ad alta tensione siano, teoricamente, idonee a ledere o infastidire le
persone, nella specie,
il concorso di tale condizione è escluso, in radice, dai risultati dellindagine
condotta dagli esperti. Non è possibile ignorare, tuttavia, che, come sè
accennato, si tratta di un argomento tut-
(segue)
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