EMISSIONI ELETTROMAGNETICHE:
«GETTO DI COSE» AI SENSI DELL’ART. 674 DEL CODICE PENALE

da "Ambiente, Consulenza e Pratica per l'Imprea. Edizione IPSOA - Milano" n°4/2000

Inquinamento elettromagnetico

PARTE 2

I difensori delle parti private in vista dell’udienza odierna hanno depositato diffuse memorie con le quali controbattono le argomentazioni del ricorrente. Il ricorso non merita accoglimento. Già appare inaccettabile che il pubblico ministero, pur nel lodevole intento di avviare una ricerca della soluzione giuridicamente valida di un problema avvertito come grave e impellente, si rivolga al giudice e gli chieda l’applicazione di una misura cautelare reale di non lieve momento senza neppure sapere esattamente per quale reato intende procedere. Anche nella fase magmatica delle indagini preliminari la prospettazione d’ipotesi alternative, comportando l’incertezza dell’accusa, si risolve, infatti, sempre in una menomazione del diritto di difesa, quanto meno nel senso di renderne più gravoso l’esercizio, segnatamente quando, come nel caso in esame, le fattispecie legali adombrate si escludono a vicenda.
Quello previsto dall’art. 675, c.p. è, invero, un tipico reato colposo, che consiste nel collocamento o nella sospensione di cose pericolose per l’integrità fisica o morale delle persone «senza le debite cautele». Ed è ovvio che colui il quale costruisce un elettrodotto aereo, vale a dire un impianto implicante l’applicazione di raffinate tecnologie, sa benissimo che il passaggio della corrente elettrica ad altissima tensione nei conduttori
provoca la formazione di onde elettromagnetiche nel campo di forza preesistente o autogenerato con la conseguenza che l’elemento psichico
dell’eventuale reato configurabile, ancorché possa in concreto anche atteggiarsi come colpa dovuta all’erronea valutazione di circostanze di
contorno, si configura normalmente come dolo. Dalle considerazioni fin qui svolte emerge, anzitutto, che nessun serio rimprovero può muoversi
al tribunale per avere pretermesso di prendere in considerazione l’ipotesi formulata, in via subordinata, dall’accusa non foss’altro che per la sua
palese inconsistenza. Emerge, altresì, che il quesito cui occorre dare
una risposta è solo quello relativo all’applicabilità al fatto per cui si procede della norma incriminatrice dettata dall’art. 674, c.p., senza violare
il principio costituzionale di legalità (art. 25, comma 2, Cost.; art. 1, c.p.).
In merito va rilevato che sotto il profilo oggettivo gli elementi costitutivi della contravvenzione in parola sono rappresentati, per quanto qui interessa, dal «getto» nei luoghi specificamente indicati dalla norma di «cose» «atte a offendere ... o molestare persone».
Le varianti a tale schema previste dal testo legislativo per la loro evidente estraneità al caso in esame possono essere tranquillamente tralasciate.
A questo punto, però, il discorso potrebbe esaurirsi sul nascere per effetto della constatazione fatta dal tribunale e non agevolmente superabile
che, allo stato attuale delle ricerche, non risulta in alcun modo dimostrata l’attitudine delle onde elettromagnetiche a bassa frequenza, quali sono
quelle emesse dagli elettrodotti, a recare danni apprezzabili, ancorché transitori e limitati alla sfera psichica agli individui direttamente coinvolti
per ragioni di lavoro o altro. È quasi superfluo rilevare che il problema, assai dibattuto nella comunità scientifica internazionale, appare tuttora aperto ad ogni soluzione. Il sospetto da tempo affacciato dagli studiosi del ramo che le onde anzidette, superando facilmente ostacoli e barriere non espressamente apprestati e penetrando all’interno degli edifici e degli organismi viventi possano cagionare l’insorgenza di gravi malattie ha, comunque, indotto molti enti statuali e locali ad adottare, sia pure per scopi meramente cautelativi, specifiche normative. In Italia, il testo fondamentale è attualmente costituito dal D.P.C.M. 23 aprile 1992, che indica i limiti massimi di esposizione ai campi elettrici e magnetici generati dalla frequenza industriale nominale (50Hz) negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno, differenziandoli tra loro a seconda che l’esposizione medesima sia permanente oppure limitata a poche ore il giorno.
Il provvedimento, che in applicazione del principio accolto dall’art. 4 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del sistema sanitario nazionale,
è anche volto a garantire condizioni uniformi su tutto il territorio, ha istituito, inoltre, una commissione tecnicoscientifica con il compito di aggiornare periodicamente la disciplina della materia e di approfondire, sulla scorta dei contributi offerti da altri enti, italiani e stranieri, le tematiche relative a problemi igienico sanitari.
E proprio in base al parere espresso da tale commissione il successivo D.P.C.M. 28 settembre 1995, recante norme tecniche procedimentali per
l’attuazione di quello precedente, relativamente agli elettrodotti ha confermato i valori già stabiliti e non risultanti in contrasto con le regole elaborate dal Comitato europeo per la normazione tecnica, alla stregua dei suggerimenti dati dall’Organizzazione mondiale della sanità.
Quest’ultima riguardo al rapporto tra induzioni elettrica o magnetica e salute umana ha consigliato, sempre in via cautelare e in attesa dei risultati degli esperimenti in corso, di evitare il superamento di valori, rispettivamente, di 5 kv/m e di 0,1 m T, per esposizioni permanenti, e di 10 kv/m e 1 m T, per esposizioni temporanee. Ora, secondo lo stesso consulente del pubblico ministero, nella località Malcontenta questi limiti
non sono stati varcati, sicché anche ammettendo che le onde elettromagnetiche generate dagli elettrodotti ad alta tensione siano, teoricamente, idonee a ledere o infastidire le persone, nella specie,
il concorso di tale condizione è escluso, in radice, dai risultati dell’indagine condotta dagli esperti. Non è possibile ignorare, tuttavia, che, come s’è accennato, si tratta di un argomento tut-

(segue)


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