LA LEGGE 3 DICEMBRE 1999, N° 493 |
| L'obbligo
della copertura assicurativa La copertura assicurativa riguarderà circa nove milioni di persone di età compresa tra i diciotto ed i sessantacinque anni, che svolgono attività in ambito domestico in via esclusiva rivolte alla cura di altri componenti il proprio nucleo familiare. Le gestione assicurativa, curata dall'INAIL, richiederà il pagamento di un premio annuo pari a 25.000 lire; la copertura riguarderà sia gli infortuni derivanti dalle attività finalizzate alla cura delle persone che costituiscono il proprio nucleo familiare ed alla cura dell'ambiente domestico ove dimora lo stesso nucleo, nonché gli infortuni verificatisi all'interno dell'immobile di civile abitazione ove dimora il nucleo familiare della persona assicurata, delle relative pertinenze e delle parti condominiali. Questi infortuni devono, per rientrare nella copertura assicurativa, comportare un'invalidità permanente non inferiore al 33%. Rimangono esclusi dalla copertura gli infortuni mortali, gli infortuni conseguenti ad un rischio estraneo al lavoro domestico. La copertura, quindi, non viene estesa a quelle persone che espletano attività in ambito domestico non a tempo pieno cioè a coloro che accudiscono i propri familiari e curano la propria dimora espletando contemporaneamente un'attività lavorativa dipendente, autonoma o altro. Essa viene resa ai soggetti in età compresa tra i 18 ed i 65 anni obbligati ad iscriversi alla gestione INAIL mediante versamento del premio assicurativo che per il primo anno dovrà essere corrisposto nel termine compreso tra il 1° ed il 31 marzo 2001, e per gli anni successivi entro il 31 gennaio 2001. Sono esonerati dal versamento del premio annuo, ferma restando la loro copertura assicurativa, i soggetti che pur essendo nelle condizioni soggettive ed oggettive previste per la iscrizione alla gestione INAIL, siano o titolari di reddito complessivo lordo ai fini IRPEF non superiori a lire 9 milioni annui oppure appartenenti ad un nucleo familiare il cui reddito complessivo lordo ai fini IRPEF non sia superiore a lire 18 milioni annui. E', altresì, previsto, diversamente dal c.d. principio dell'automaticità delle prestazioni che vige in materia di assicurazione per gli infortuni sul lavoro, che i soggetti non in regola con gli obblighi del versamento del premio non hanno diritto alla rendita. Ancora, ai sensi dell'art. 9, comma 4, sempre in considerazione delle particolari finalità dell'assicurazione e della specificità del lavoro svolto in ambito domestico, l'INAIL non esercita il diritto di regresso nei confronti dell'assicurato e dei componenti il suo nucleo familiare; come, invece, avviene nell'assicurazione per gli infortuni sul lavoro che (art. 11, T.U. n° 1124/1965) attribuisce all'istituto il diritto di regresso nei confronti delle persone civilmente responsabili. |
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