RESPONSABILITA' DEL DATORE DI LAVORO
NELLA NOMINA DEL RSPP

di Aldo Avvisati*

Il D.lgs. 626/94 stabilisce all'art. 8, commi 2 ed 8, che il datore di lavoro nomini quale responsabile del servizio di prevenzione e protezione persona in possesso di attitudini e capacità adeguate che, tuttavia, non vengono codificate in requisiti specifici. Il contributo di queste pagine analizza criticamente le disposizioni alla base della nomina del RSPP e le responsabilità connesse alla scelta di soggetti incaricati. Auspica, inoltre, che attraverso un atto certificatorio da parte di associazioni professionali si possa giungere alla definizione di una professionalità specifica che ponga il datore di lavoro al riparo da scelte rischiose dal momento che per il D.lgs. n° 626/94 al RSPP non sono riconosciute responsabilità dirette.

Tale obbligo è previsto dall'art. 4, comma 4, lett.a) D.lgs. 626/94 e sanzionato in conformità a quanto prevede l'art. 89. Ai sensi dell'art. 1, comma 4 ter non può il ddl (datore di lavoro) delegare tale obbligo ad alcuno. La scelta, a norma di legge, deve avvenire nei confronti di persona in possesso di attitudini e capacità adeguate (e tempo adeguato all'incarico). Gli articoli che contengono questa disposizione, art. 2, comma 1, lett. e), art. 8, comma 2 e art. 8, comma 8, sono definiti quali norme imperfette, in quanto sprovviste di sanzione e con valenza meramente di principio. Manca, infatti, una disposizione nella legislazione che sanzioni espressamente il ddl per una scelta, quale RSPP di soggetti non idonei, né capaci. Come già detto vi è sanzione, a tal proposito, esclusivamente per chi non nomini il RSPP. Del resto, poi, categorie come la "culpa in eligendo e culpa in vigilando" sembrano estranee in questo contesto e, maggiormente, pertinenti all'istituto della delega di funzioni con cui il delegante (anche ddl) trasferisce a certe condizioni, poteri, compiti e responsabilità ad un delegato. Nel caso di specie, invece, (nomina RSPP) la mancanza dei requisiti richiesti in capo al RSPP (o la giustezza o meno delle scelte da lui operate) non è causa diretta di assunzioni di Responsabilità da parte del ddl. Con la nomina del RSPP, a differenza di quanto fa attraverso l'istituto della delega, il ddl non trasferisce, compiti, poteri e responsabilità, ma, soltanto, si affida ad un consigliori, esperto, che dovrà assisterlo e guidarlo nel difficile cammino verso la costituzione di un sistema di Sicurezza in azienda. Le Responsabilità per legge (V. 626) sono già e comunque le sue. Non rileva, quindi, parlare di responsabilità per "culpae". Più che per questioni di responsabilità dirette, allora, la scelta di un RSPP idoneo e capace, da parte del ddl, è il caso che sia dettata da criteri di opportunità e di garanzia, al fine di mettersi al riparo da eventuali responsabilità future che gli deriverebbero dall'agire del RSPP designato.
Ma come, quindi, individuare un soggetto capace e con attitudini adeguate a svolgere il ruolo di
RSPP? A questo interrogativo il legislatore ha risposto, vagamente, nell'art. 8, comma 11, lett.a), b), c), indicando al ddl che deve valutare, nel compiere la scelta, i compiti in materia già svolti, il periodo in cui li ha svolti, guardando al suo C.V. nella sua complessità.
Ma quali criteri porre a base della scelta? Quali parametri valutare?
Questo, a torto o a ragione, il legislatore non l'ha detto.
Si pone all'attenzione, or dunque, il serio problema della mancanza di una Certificazione a monte dei
RSPP (o meglio di coloro che aspirano a diventarlo), che aiuti i ddl nella scelta, evitando di nominare (coloro che saranno scoperti, poi, essere, oramai troppo tardi) incompetenti.
Sarebbe, di certo, un beneficio per tutti, se si potesse esercitare la professione di
RSPP soltanto se certificata da un Ente, o meglio ancora, da un'Associazione Professionale.
E proprio in questo senso va l'indirizzo fatto proprio dall'Unione Europea che si basa, per la risoluzione del problema relativo alla gestione, alle garanzie ed al controllo delle c.d. professioni liberali sulla istituto delle associazioni professionali.
Ne consegue che la professionalità degli esercenti attività lavorative liberali e specialistiche potrà essere accertata non più dagli Ordini o dai Collegi bensì dalle associazioni professionali attraverso un atto certificatorio.
Ecco che questo potrebbe essere un ruolo importante, in tema di certificazione del
RSPP, ascrivibile ad una Associazione di settore.
E', d'altro canto, doveroso ricordare in questo contesto, che l
'art. 8, comma 9 del D.lgs. 626/96 prevede che dal '94 il Ministero del lavoro potrebbe individuare, specifici requisiti, modalità e procedure per la certificazione dei servizi di Prevenzione e protezione.
Ma a ciò non ha ancora ottemperato.

(segue)

*L'articolo è estratto dalla relazione tenuta dall'autore al Congresso nazionale A.I.P.&P., Sorrento 23-24 ottobre 1998

 
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