RESPONSABILITA'
DEL DATORE DI LAVORO |
di Aldo Avvisati* Il D.lgs. 626/94 stabilisce
all'art. 8, commi 2 ed 8, che il datore di lavoro nomini quale responsabile del servizio
di prevenzione e protezione persona in possesso di attitudini e capacità adeguate che,
tuttavia, non vengono codificate in requisiti specifici. Il contributo di queste pagine
analizza criticamente le disposizioni alla base della nomina del RSPP e le responsabilità
connesse alla scelta di soggetti incaricati. Auspica, inoltre, che attraverso un atto
certificatorio da parte di associazioni professionali si possa giungere alla definizione
di una professionalità specifica che ponga il datore di lavoro al riparo da scelte
rischiose dal momento che per il D.lgs. n° 626/94 al RSPP non sono riconosciute
responsabilità dirette. Tale obbligo è previsto dall'art. 4, comma 4,
lett.a) D.lgs. 626/94 e sanzionato in conformità a quanto
prevede l'art. 89. Ai sensi
dell'art. 1, comma 4 ter non
può il ddl (datore di lavoro) delegare tale obbligo ad alcuno. La scelta, a norma di
legge, deve avvenire nei confronti di persona in possesso di attitudini e capacità
adeguate (e tempo adeguato all'incarico). Gli articoli che contengono questa disposizione,
art. 2, comma 1, lett. e), art. 8, comma 2 e art. 8, comma 8, sono definiti quali norme imperfette, in quanto sprovviste di sanzione e
con valenza meramente di principio. Manca, infatti, una disposizione nella legislazione
che sanzioni espressamente il ddl per una scelta, quale RSPP di soggetti non idonei, né
capaci. Come già detto vi è sanzione, a tal proposito, esclusivamente per chi non nomini
il RSPP. Del resto, poi, categorie come la "culpa
in eligendo e culpa in vigilando" sembrano
estranee in questo contesto e, maggiormente, pertinenti all'istituto della delega di
funzioni con cui il delegante (anche ddl) trasferisce a certe condizioni, poteri, compiti e responsabilità ad un
delegato. Nel caso di specie, invece, (nomina RSPP) la mancanza dei requisiti richiesti in capo al RSPP (o la giustezza o meno
delle scelte da lui operate) non è causa diretta di assunzioni di Responsabilità da
parte del ddl.
Con la nomina del RSPP, a differenza di quanto fa attraverso l'istituto della delega, il ddl non
trasferisce, compiti, poteri e responsabilità, ma, soltanto, si affida ad un consigliori,
esperto, che dovrà assisterlo e guidarlo nel difficile cammino verso la costituzione di
un sistema di Sicurezza in azienda. Le Responsabilità per legge (V. 626) sono già e comunque le sue. Non
rileva, quindi, parlare di responsabilità per "culpae". Più che per questioni
di responsabilità dirette, allora, la scelta di un RSPP idoneo e capace, da parte del ddl, è il caso che sia dettata da criteri di opportunità e di garanzia, al
fine di mettersi al riparo da eventuali responsabilità future che gli deriverebbero
dall'agire del RSPP designato. (segue) *L'articolo è estratto dalla
relazione tenuta dall'autore al Congresso nazionale A.I.P.&P., Sorrento 23-24 ottobre
1998 |
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