Ritengo, ad
ogni modo preferibile, che questo ruolo di certificazione possa essere più puntualmente
svolto da Ass.ni professionali.
Da quanto brevemente esposto, stante la completa deregulation circa il profilo
professionale del RSSP l'argomento ad avviso di chi scrive, si sposta dalle Responsabilità del
ddl nella nomina del Responsabile SPP a Responsabilità del ddl dalla nomina del RSPP.
Infatti, dipende dalla professionalità, dalla competenza e dalla applicazione del RSPP, innanzitutto, la
tutela effettiva dell'integrità psico-fisica dei lavoratori negli ambienti di lavoro.
Ma di pari passo alla tutela dei lavoratori cammina la garanzia del ddl da eventuali
responsabilità per omissioni o carenze rispetto alla normativa prevenzionale in materia
di Sicurezza ed Igiene sui luoghi di lavoro, o da responsabilità per infortuni occorsi o tecnopatie acquisite.
Infatti, come precedentemente affermato, la designazione del RSPP, affinché svolga i compiti, per legge previsti, non salva minimamente il
ddl dalle proprie responsabilità.
Responsabilità che, come noto, possono essere di tipo civile nei confronti di lavoratori
e di terzi, e responsabilità penali per contravvenzioni e/o delitti.
Responsabilità che vengono ascritte al ddl anche per attività, compiti svolti od
omissioni commesse dal RSPP.
E' di tutta evidenza, allora, la rilevanza della scelta che il ddl compie al momento della
designazione del RSPP.
Secondario diventa il ristoro che può ottenere attraverso l'esperimento dell'azione
disciplinare e/o civile nei confronti del RSPP, in conseguenza dei danni o penalità determinati dalle sue azioni,
omissioni, disattenzioni, superficialità, incompetenze
Per quanto riguarda la responsabilità del RSPP, infatti, ferma restando la possibilità del ddl di rivalersi delle
conseguenze dannose derivategli dall'errata o incompleta attività svolta per suo conto,
viene rilevato, comunemente, che sul piano penale sia attribuibile al RSPP solo una
responsabilità per colpa generica al pari di qualsiasi altro soggetto, ma non quella per
violazione della normativa prevenzionale (1).
E ciò nel caso in cui la condotta negligente, imperita o imprudente del RSPP, abbia
provocato, eventualmente in concorso con altri soggetti, eventi che integrano fattispecie
di reato.
Ciò è desunto dal fatto che il D.lgs. 626/94, decreto che ha introdotto per la prima volta nel panorama giuridico
italiano la figura del RSPP, non contempla nel titolo IX, relativo alle Sanzioni, alcuna previsione
normativa espressa di contravvenzione a carico del RSPP.
Conseguenza logico-giuridica, secondo alcuni, del fatto che il Capo II, sempre del D.lgs. 626/94, rubricato Servizio di Prevenzione e Protezione, preveda
"compiti" a cui il RSPP debba provvedere, senza mai definirli, al contrario "obblighi".
Ma la non attribuzione di reati di tipo contravvenzionali, nonostante il tenore letterale
della normativa, non costituisce un dogma invalicabile.
A ben vedere più di un Pretore ha ritenuto ben possibile la condivisione di
responsabilità contravvenzionali da parte del "personale competente" (2), figura di cui al D.lgs. 277/91, insieme con il ddl, mediante la categoria del concorso esterno in reato
proprio. (3)
Così, in riferimento al rumore, si è ritenuto che il consulente che effettui la
valutazione del rischio senza osservare i criteri e le modalità prescritte dalla legge,
possa essere chiamato a rispondere in concorso con il ddl che lo ha incaricato.
La Suprema Corte di Cassazione, di recente, analizzando appieno le norme poste a base
della valutazione del rischio rumore ha, peraltro, ritenuto contravvenzionabile non solo
l'omessa valutazione del rischio, ma anche una valutazione del rischio parziale ed
inadeguata, in definitiva, incompleta (Cass. Pen. n° 11250
del 17/11/95; Cass. 15/01/96; Cass. 15/01/96 n° 402). (4)
Se, poi, dalla condotta colposa del "personale o tecnico competente" consegue un
infortunio o una malattia professionale, anche o solo il tecnico competente può essere
perseguitato penalmente per il reato di lesioni personali colpose.
Tali indicazioni derivanti dalla prima giurisprudenza formatasi sul D.lgs. 277/91, possono avere un certo rilievo
anche in riferimento alla nuova figura introdotta dalla 626 del RSPP.
Anche perché, ritengo, nel momento in cui, e questo Congresso ne è una dimostrazione, ci
si impegna a tracciare un percorso di formazione e di certificazione per il profilo
professionale del RSSP, non si possono continuare a minimizzare o a sottacere le gravi
responsabilità che lo accompagnano.
Infatti non si può continuare a professare l'immunità del RSSP nelle esercizio delle sue
funzioni, sostenendo che i suoi sono compiti di progettazione e di programmazione distinti
da quelli di esecuzione e di attuazione, i soli ad essere punibili. (5)
Ma si pensi, solo per un attimo, alle conseguenze che può comportare sul piano della
tutela dell'integrità dei lavoratori una valutazione in azienda, incompleta o in cui non
sono messi in luce certi rischi che caratterizzano la vita di quella azienda.
Si pensi ancora agli effetti, per il lavoratore, a cui può portare una elaborazione
errata delle procedure di sicurezza per una mansione specifica.
Siano, dunque, gli addetti ai lavori stessi, per primi, a dichiarare, senza attendere che
altri lo contestino (Vedasi la Magistratura), che la conoscenza di determinate "leges artis" a
cui riferirsi deve essere obbligatoria per il RSPP.
Si prenda, quindi, coscienza, senza celarsi dietro paraventi giuridici di
"cartapesta", che l'ipotizzabilità in capo al RSPP di una responsabilità per colpa professionale ex art. 43 c.p. è concreta.
Solo così, avendo chiari i compiti e le responsabilità, come è per qualsiasi
professione liberale, si eleveranno gli appartenenti alla categoria al rango di
professionisti, sgombrando il campo da false illusioni di impunità.
Ne avranno tutto da guadagnare proprio coloro che consci del proprio ruolo, dei propri
mezzi e, nel contempo, come è normale, delle proprie responsabilità, affronteranno con
serietà e serenità la professione.
Le Associazioni professionali di categoria tutte hanno, ad avviso di chi scrive, l'obbligo
di concorrere nel fare più chiarezza sulle qualifiche che devono caratterizzare il RSPP, affermandone con fermezza,
senza indugio alcuno le responsabilità a cui va soggetto.
Ciò va fatto negli interessi degli associati, anche per scriminare e distinguere i veri
professionisti della prevenzione dalla pletora di approssimativi ed opportunisti che si è
arrogata il diritto a svolgere questo mestiere.
E' necessario svolgere questa funzione, allo stesso tempo, per curare gli interessi e
garantire tutela ai naturali "utenti" di questi servizi, ddl privati e pubblici.
Costoro, è bene ricordarlo, devono avere la certezza e la tranquillità che dai
Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi non verranno ingannati.
Per un maggiore approfondimento sul Disegno di legge sulla certificazione delle nuove
figure professionali in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro consultare il
sito www.626-aipp.com
*L'articolo è estratto dalla
relazione tenuta dall'autore al Congresso nazionale A.I.P.&P., Sorrento 23-24 ottobre
1998
1
Così M. Lai "Servizio di Prevenzione e Protezione" in Diritto e Pratica del
lavoro ORO n° 5/96
2 Ai sensi dell'art. 40,
comma 3, D.lgs.277/91, la valutazione del rischio rumore è programmata ed effettuata ad
opportuni intervalli da personale competente, sotto la responsabilità del datore di
lavoro.Anche per questa figura, così come per il RSPP nella 626 nulla è specificato
circa i requisiti di cui debba essere in possesso per poter essere qualificato
"personale competente".Anche per questa figura, ancora, nessuna sanzione di tipo
contravvenzionale assiste, espressamente, i compiti attribuitigli per legge.Ciò ha
determinato che uno stuolo di soggetti si sia improvvisato ed autoqualificato
"personale competente" ai sensi del D.lgs. 277/91.
3 Anche in ambito
contravvenzionale è configurabile il concorso del soggetto, che pur privo della
particolare qualificazione soggettiva prevista dalla norma (c.d. extraneus) abbia
determinato, agevolato, indotto o, comunque, partecipato nell'illecito compiuto da colui
che detta qualifica abbia (c.d. intraneus). Tale concorso è consentito dal principio
fissato nell'art. 110 c.p. (così V. Adriano Padula in "Tutela civile e penale della
sicurezza del lavoro" Ed. Cedam).
4 Così M. Lai in op.cit.
5 Certa parte della dottrina
(Vedi V. Vedovato in "Lavoro Sicuro", n° 4/98, in articolo "Per una
certificazione degli operatori della sicurezza") afferma che lo svolgimento delle
funzioni attuative delle misure di sicurezza, la realizzazione tecnica degli
approntamenti, che esulano dal contesto gestionale del RSPP, introducono la figura dello
Specialista in prevenzione. Per tale figura, in considerazione dei compiti attuativi e di
contenuto tecnico-scientifico si va riconoscendo una responsabilità di tipo
professionale. A mio avviso piuttosto che coniare ex novo una figura professionale, quale
"lo Specialista", si potrebbe distinguere per lo RSPP due stadi di
responsabilità. Una prima connessa ai compiti che per legge gli sono affidati, e
responsabilità ulteriori, tutte da valutare, nel momento in cui accetta espressamente di
assumere compiti che vanno oltre il mero dettato legislativo. |