RESPONSABILITA' DEL DATORE DI LAVORO
NELLA NOMINA DEL RSPP


Ritengo, ad ogni modo preferibile, che questo ruolo di certificazione possa essere più puntualmente svolto da Ass.ni professionali.
Da quanto brevemente esposto, stante la completa deregulation circa il profilo professionale del
RSSP l'argomento ad avviso di chi scrive, si sposta dalle Responsabilità del ddl nella nomina del Responsabile SPP a Responsabilità del ddl dalla nomina del RSPP.
Infatti, dipende dalla professionalità, dalla competenza e dalla applicazione del
RSPP, innanzitutto, la tutela effettiva dell'integrità psico-fisica dei lavoratori negli ambienti di lavoro.
Ma di pari passo alla tutela dei lavoratori cammina la garanzia del ddl da eventuali responsabilità per omissioni o carenze rispetto alla normativa prevenzionale in materia di
Sicurezza ed Igiene sui luoghi di lavoro, o da responsabilità per infortuni occorsi o tecnopatie acquisite.
Infatti, come precedentemente affermato, la designazione del
RSPP, affinché svolga i compiti, per legge previsti, non salva minimamente il ddl dalle proprie responsabilità.
Responsabilità che, come noto, possono essere di tipo civile nei confronti di lavoratori e di terzi, e responsabilità penali per contravvenzioni e/o delitti.
Responsabilità che vengono ascritte al ddl anche per attività, compiti svolti od omissioni commesse dal
RSPP.
E' di tutta evidenza, allora, la rilevanza della scelta che il ddl compie al momento della designazione del
RSPP.
Secondario diventa il ristoro che può ottenere attraverso l'esperimento dell'azione disciplinare e/o civile nei confronti del
RSPP, in conseguenza dei danni o penalità determinati dalle sue azioni, omissioni, disattenzioni, superficialità, incompetenze
Per quanto riguarda la responsabilità del
RSPP, infatti, ferma restando la possibilità del ddl di rivalersi delle conseguenze dannose derivategli dall'errata o incompleta attività svolta per suo conto, viene rilevato, comunemente, che sul piano penale sia attribuibile al RSPP solo una responsabilità per colpa generica al pari di qualsiasi altro soggetto, ma non quella per violazione della normativa prevenzionale (1).
E ciò nel caso in cui la condotta negligente, imperita o imprudente del RSPP, abbia provocato, eventualmente in concorso con altri soggetti, eventi che integrano fattispecie di reato.
Ciò è desunto dal fatto che il
D.lgs. 626/94, decreto che ha introdotto per la prima volta nel panorama giuridico italiano la figura del RSPP, non contempla nel titolo IX, relativo alle Sanzioni, alcuna previsione normativa espressa di contravvenzione a carico del RSPP.
Conseguenza logico-giuridica, secondo alcuni, del fatto che il Capo II, sempre del
D.lgs. 626/94, rubricato Servizio di Prevenzione e Protezione, preveda "compiti" a cui il RSPP debba provvedere, senza mai definirli, al contrario "obblighi".
Ma la non attribuzione di reati di tipo contravvenzionali, nonostante il tenore letterale della normativa, non costituisce un dogma invalicabile.
A ben vedere più di un Pretore ha ritenuto ben possibile la condivisione di responsabilità contravvenzionali da parte del "personale competente"
(2), figura di cui al D.lgs. 277/91, insieme con il ddl, mediante la categoria del concorso esterno in reato proprio. (3)
Così, in riferimento al rumore, si è ritenuto che il consulente che effettui la valutazione del rischio senza osservare i criteri e le modalità prescritte dalla legge, possa essere chiamato a rispondere in concorso con il ddl che lo ha incaricato.
La Suprema Corte di Cassazione, di recente, analizzando appieno le norme poste a base della valutazione del rischio rumore ha, peraltro, ritenuto contravvenzionabile non solo l'omessa valutazione del rischio, ma anche una valutazione del rischio parziale ed inadeguata, in definitiva, incompleta (
Cass. Pen. n° 11250 del 17/11/95; Cass. 15/01/96; Cass. 15/01/96 n° 402). (4)
Se, poi, dalla condotta colposa del "personale o tecnico competente" consegue un infortunio o una malattia professionale, anche o solo il tecnico competente può essere perseguitato penalmente per il reato di lesioni personali colpose.
Tali indicazioni derivanti dalla prima giurisprudenza formatasi sul
D.lgs. 277/91, possono avere un certo rilievo anche in riferimento alla nuova figura introdotta dalla 626 del RSPP.
Anche perché, ritengo, nel momento in cui, e questo Congresso ne è una dimostrazione, ci si impegna a tracciare un percorso di formazione e di certificazione per il profilo professionale del
RSSP, non si possono continuare a minimizzare o a sottacere le gravi responsabilità che lo accompagnano.
Infatti non si può continuare a professare l'immunità del RSSP nelle esercizio delle sue funzioni, sostenendo che i suoi sono compiti di progettazione e di programmazione distinti da quelli di esecuzione e di attuazione, i soli ad essere punibili.
(5)
Ma si pensi, solo per un attimo, alle conseguenze che può comportare sul piano della tutela dell'integrità dei lavoratori una valutazione in azienda, incompleta o in cui non sono messi in luce certi rischi che caratterizzano la vita di quella azienda.
Si pensi ancora agli effetti, per il lavoratore, a cui può portare una elaborazione errata delle procedure di sicurezza per una mansione specifica.
Siano, dunque, gli addetti ai lavori stessi, per primi, a dichiarare, senza attendere che altri lo contestino (Vedasi la Magistratura), che la conoscenza di determinate
"leges artis" a cui riferirsi deve essere obbligatoria per il RSPP.
Si prenda, quindi, coscienza, senza celarsi dietro paraventi giuridici di "cartapesta", che l'ipotizzabilità in capo al
RSPP di una responsabilità per colpa professionale ex art. 43 c.p. è concreta.
Solo così, avendo chiari i compiti e le responsabilità, come è per qualsiasi professione liberale, si eleveranno gli appartenenti alla categoria al rango di professionisti, sgombrando il campo da false illusioni di impunità.
Ne avranno tutto da guadagnare proprio coloro che consci del proprio ruolo, dei propri mezzi e, nel contempo, come è normale, delle proprie responsabilità, affronteranno con serietà e serenità la professione.
Le Associazioni professionali di categoria tutte hanno, ad avviso di chi scrive, l'obbligo di concorrere nel fare più chiarezza sulle qualifiche che devono caratterizzare il
RSPP, affermandone con fermezza, senza indugio alcuno le responsabilità a cui va soggetto.
Ciò va fatto negli interessi degli associati, anche per scriminare e distinguere i veri professionisti della prevenzione dalla pletora di approssimativi ed opportunisti che si è arrogata il diritto a svolgere questo mestiere.
E' necessario svolgere questa funzione, allo stesso tempo, per curare gli interessi e garantire tutela ai naturali "utenti" di questi servizi, ddl privati e pubblici.
Costoro, è bene ricordarlo, devono avere la certezza e la tranquillità che dai Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi non verranno ingannati.

Per un maggiore approfondimento sul Disegno di legge sulla certificazione delle nuove figure professionali in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro consultare il sito www.626-aipp.com

*L'articolo è estratto dalla relazione tenuta dall'autore al Congresso nazionale A.I.P.&P., Sorrento 23-24 ottobre 1998

1 Così M. Lai "Servizio di Prevenzione e Protezione" in Diritto e Pratica del lavoro ORO n° 5/96
2 Ai sensi dell'art. 40, comma 3, D.lgs.277/91, la valutazione del rischio rumore è programmata ed effettuata ad opportuni intervalli da personale competente, sotto la responsabilità del datore di lavoro.Anche per questa figura, così come per il RSPP nella 626 nulla è specificato circa i requisiti di cui debba essere in possesso per poter essere qualificato "personale competente".Anche per questa figura, ancora, nessuna sanzione di tipo contravvenzionale assiste, espressamente, i compiti attribuitigli per legge.Ciò ha determinato che uno stuolo di soggetti si sia improvvisato ed autoqualificato "personale competente" ai sensi del D.lgs. 277/91.
3 Anche in ambito contravvenzionale è configurabile il concorso del soggetto, che pur privo della particolare qualificazione soggettiva prevista dalla norma (c.d. extraneus) abbia determinato, agevolato, indotto o, comunque, partecipato nell'illecito compiuto da colui che detta qualifica abbia (c.d. intraneus). Tale concorso è consentito dal principio fissato nell'art. 110 c.p. (così V. Adriano Padula in "Tutela civile e penale della sicurezza del lavoro" Ed. Cedam).
4 Così M. Lai in op.cit.
5 Certa parte della dottrina (Vedi V. Vedovato in "Lavoro Sicuro", n° 4/98, in articolo "Per una certificazione degli operatori della sicurezza") afferma che lo svolgimento delle funzioni attuative delle misure di sicurezza, la realizzazione tecnica degli approntamenti, che esulano dal contesto gestionale del RSPP, introducono la figura dello Specialista in prevenzione. Per tale figura, in considerazione dei compiti attuativi e di contenuto tecnico-scientifico si va riconoscendo una responsabilità di tipo professionale. A mio avviso piuttosto che coniare ex novo una figura professionale, quale "lo Specialista", si potrebbe distinguere per lo RSPP due stadi di responsabilità. Una prima connessa ai compiti che per legge gli sono affidati, e responsabilità ulteriori, tutte da valutare, nel momento in cui accetta espressamente di assumere compiti che vanno oltre il mero dettato legislativo.

 
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