Le aree urbane ed il problema dell’inquinamento atmosferico: tra emergenze e politiche di mobilità sostenibile

da "Ambiente & Sicurezza" n°5/2000 Ed. Il Sole 24Ore - Pirola.

L'intensivo uso di veicoli privati nei centri urbani comporta gravi conseguenze a livello di inquinamento sia acustico che atmosferico. A fronte di questo scenario, la legislazione italiana, anche recependo le disposizioni comunitarie, mette a disposizione delle sutorità locali strumenti per attuare politiche volte alla gestione ottimale della mobilità e alla riduzione dell'impatto. L'ultimo provvedimento, in ordine di tempo, è il decreto 25 gennaio 2000, recante disposizioni sulle "domeniche ecologiche".

di Aldo Avvisati aldoavv@writeme.com
consulenza e contenzioso in materia di Diritto ambientale

Tra le principali emergenze di carattere ambientale che aggrediscono le aree urbane delle nostre città vi rientra, certamente, l’inquinamento atmosferico..
Le concentrazioni inquinanti presenti nell’aria che respiriamo sono maggiormente: monossido di carbonio, biossido di azoto, benzene, frazione PM 10 delle particelle sospese
1.
La insalubrità dell’aria ha, poi, purtroppo, degli effetti micidiali sulla nostra salute. L’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) ha segnalato che l’inquinamento atmosferico provoca almeno 80mila morti l’anno.
Sorgente principale delle emissioni in atmosfera in città è, nelle stagioni miti, il traffico veicolare all’80%; nella stagione fredda, invece, concorrono, alla pari, traffico e riscaldamento.
Le dosi massicce di traffico veicolare in centri urbani presentano, d’altro canto, ricadute oltre che sulla salute anche sull’ambiente circostante.
Infatti, sono ormai riconosciuti i riverberi, negativi, che il traffico veicolare produce anche sull’inquinamento acustico. Incide, quindi, sulla vivibilità di una piazza, di un’abitazione, di un panorama. Rende, in altre parole, lo spazio su cui agisce non-fruibile da parte della popolazione, se non a costo di gravi danni alla salute.
Il Ministero dell’Ambiente negli ultimi anni, nell’intento di combattere l’inquinamento atmosferico nelle città, ed in particolar modo la porzione di inquinamento prodotto dal traffico veicolare, ha profuso molto del suo impegno sostenendo ed avviando una politica di mobilità urbana sostenibile, co-finanziando progetti che prevedono rinnovo del parco auto e moto nel segno di veicoli a minimo impatto ambientale (auto e moto elettriche e ad alimentazione ibrida), creazione di moderni parcheggi di interscambio con mezzi pubblici, uso collettivo della medesima auto, taxi-bus, etc.


Gli strumenti a disposizione degli enti Locali

Ma nelle more dello sviluppo e dell’attuazione delle politiche di mobilità urbana sostenibile il Governo di concerto con il Ministero dell’Ambiente ha promosso l’emanazione di disposizioni normative tese ad attribuire poteri agli Enti Locali, in primo luogo ai sindaci, per gestire il problema dell’inquinamento atmosferico, intervenendo sul traffico veicolare. I sindaci sono stati dotati di poteri tanto per gestire le emergenze causate dal superamento repentino e/o costante delle concentrazioni limite degli agenti indicate2, tanto (e soprattutto diremmo) per pianificare la gestione del territorio urbano attraverso l’elaborazione di piani di intervento operativo.
In tale contesto normativo, da ultimo, si inserisce la Circolare del Ministero dell’Ambiente 30 giugno 1999, n°2708
3 di attuazione del D.M. Ambiente del 21 aprile 1999, n° 163, recante "Individuazione dei criteri ambientali e sanitari in base ai quali i sindaci adottano le misure di limitazione della circolazione"4.
Tale Circolare rappresenta il punto di congiunzione finale e di raccordo di una molteplicità di disposizioni emanate nel tempo tendenti, appunto, ad attribuire i poteri necessari al primo cittadino al fine di disporre provvedimenti concernenti la regolamentazione della circolazione nei centri abitati.
Il fulcro delle disposizioni indicate è costituito dall’art. 3 della L. 413/97
5 ove è detto che i sindaci possono adottare le misure di limitazione della circolazione di cui all’articolo 7, comma 1, lett. a) e b), del D.lgs. 30 aprile 1992, n° 2856, e successive modifiche, per esigenze di prevenzione dall’inquinamento atmosferico, sulla base dei criteri ambientali e sanitari stabiliti con decreto del Ministero dell’Ambiente, di concerto con il Ministero della Sanità.
Nei centri abitati è, infatti, previsto ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett. a), che i comuni con ordinanza del Sindaco possono, per motivi di sicurezza pubblica o inerenti alla sicurezza della circolazione, di tutela della salute, sospendere temporaneamente la circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti sulle strade o su tratti di esse. Il sindaco, inoltre, nei giorni festivi può vietare la circolazione di veicoli adibiti al trasporto di cose, fatte le debite deroghe.
Ancora, sempre ai sensi del medesimo articolo e comma, ma alla lettera b), il Sindaco, tra le altre cose, può, sempre con ordinanza, disporre limiti alla circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale; può riservare strade alla circolazione dei veicoli adibiti a servizi pubblici di trasporto, al fine di favorire la mobilità urbana.
I criteri ambientali e sanitari da porre a base, come preannunciato nell’articolo 3 della L. 413/97, delle riferite ordinanze sindacali, sono stati indicati, appunto, con il Regolamento contenuto nel D.M. Ambiente 21 aprile 1999, n° 163.
Tra i considerando posti alla base dell’emanazione di tale decreto è, oltremodo interessante leggere: "……… che i dati raccolti annualmente nelle aree urbane di cui al proprio decreto 25 novembre 1994, allegato III, mettono in evidenza situazioni critiche in relazione alle concentrazioni atmosferiche di benzene, idrocarburi policiclici aromatici e particelle sospese; ….. la pericolosità per l’ambiente e per la salute delle popolazioni determinata dalla presenza e persistenza delle sostanze inquinanti sopracitate nell’aria delle città; ….. che le sorgenti mobili sono le sorgenti inquinanti primarie di composti organici volatili, inclusi benzene ed idrocarburi policiclici aromatici, di particelle sospese, di ossidi di azoto e di monossido di carbonio e che hanno una rilevante responsabilità nella generazione dell’inquinamento atmosferico urbano".
Innanzitutto il decreto fissa quali sono i comuni che, al concorrere di determinate condizioni, sono tenuti ad adottare le misure di limitazione della circolazione. Tra questi vi rientrano oltre quelli di cui all’allegato III del decreto 25 novembre 1994, ogni comune per il quale la situazione meteoclimatica e l’entità delle emissioni facciano prevedere possibili superamenti dei livelli di attenzione o degli obiettivi di qualità individuati nel D.M. 25 novembre 1994, ovvero ancora quei comuni ubicati nelle zone a rischio di episodi acuti di inquinamento individuate dalle stesse regioni ai sensi dell’art. 9 del D.M. 20 maggio 1991.
Il D.M.163/99 prevede che, preliminarmente, i sindaci dei comuni inseriti in una delle fasce indicate provvedano, avvalendosi del supporto tecnico dell’autorità sanitaria territoriale competente (ARPA o AUSL), entro un mese dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto, all’effettuazione di una valutazione preliminare della qualità dell’aria del territorio comunale individuando, nel contempo, le aree maggiormente interessate dall’inquinamento e della popolazione in essa presente.
Tale valutazione, è prescritto, va ripetuta per l’amministrazione comunale ogni anno. E, comunque, entro il 31 gennaio dell’anno successivo i sindaci provvedono alla predisposizione di un rapporto contenenti i risultati delle valutazioni operate.
Conseguentemente, i sindaci assicurano la diffusione al pubblico della valutazione preliminare e del rapporto annuale e ne inviano copia ai Ministeri dell’Ambiente e della Sanità.
Sulla base della valutazione preliminare, in fase di prima applicazione, e successivamente sulla base del rapporto annuale i sindaci, secondo i criteri di cui all’articolo 4 del presente Decreto, dispongono le misure programmate, permanenti o periodiche, di limitazione o divieto della circolazione ai fini della prevenzione dell’inquinamento atmosferico, di cui all’art. 7, comma 1, lettere a) e b) del D.lgs. 30 aprile 1992 n° 285.
Le medesime misure verranno adottate, in fase di prima attuazione, sentite l’ARPA e l’AUSL, in via precauzionale, qualora non siano disponibili i dati necessari alla valutazione preliminare ovvero qualora la valutazione preliminare non venga disposta in tempo utile,
Nella circolare menzionata, a tale proposito, viene specificato che la tipologia e l’estensione dei provvedimenti per la limitazione o il divieto della circolazione, valide per un anno, devono essere finalizzate alla rimozione delle cause "strutturali" dell’inquinamento atmosferico da traffico, e pertanto non possono essere configurabili come misure temporanee "di emergenza".
Infatti onde evitare che la misura di divieto o di limitazione del traffico assuma il carattere di una misura "tampone", scollegata da un programma di più ampio respiro, le misure che si adottano dovranno essere contestuali: a) all’esplicitazione della previsione dei miglioramenti attesi nelle singole zone coinvolte; b) alla definizione di una procedura per il controllo dell’applicazione delle misure e la valutazione dei risultati; c) all’adozione delle misure alternative per assicurare il trasporto delle merci e delle persone nelle zone soggette a limitazione.
A tale proposito vale indicare che sono esentati dalle misure di limitazione della circolazione i mezzi di emergenza, per la sicurezza pubblica e di pubblica utilità, i mezzi adibiti al servizio di portatori di handicap, gli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori elettrici, nonché gli autoveicoli ibridi (dotati di motori elettrici e di un motore termico) e gli autoveicoli a minimo impatto ambientale.
Ad ogni modo, al fine di inserire le disposizioni comunali, tese ad alleviare i pesi sull’atmosfera derivanti dalla circolazione veicolare, in un contesto più ampio ed organico, provinciale e regionale, le autorità comunali dovranno concertare i provvedimenti con la regione e la provincia, nel contesto del piano di intervento operativo su scala sovracomunale, in attuazione dell’art. 9, D.M. Ambiente 20 maggio 1991.


La mobilità urbana sostenibile

La quota del trasporto stradale in Italia è pari al 90% della mobilità totale ed a ciò contribuisce in misura elevatissima (82%) l’uso dei mezzi privati. Speculare è il calo nell’utilizzo del trasporto pubblico locale: secondo stime contenute nel Conto Nazionale dei Trasporti, nel corso di un decennio (dal 1985 al 1995) la domanda è diminuita del 20% circa.
In questi dati si inseriscono le politiche, della U.E. ed italiana, per una mobilità urbana sostenibile. La riduzione dell’uso delle autovetture private a favore di modi di trasporto più vantaggiosi, il contenimento del numero e della lunghezza degli spostamenti e lo sviluppo del trasporto combinato costituiscono punti rilevanti delle strategie dell’U.E., descritte nei diversi programmi di azione sui trasporti e sull’ambiente.
Ciò che appare certo a tutti gli osservatori è che senza modifiche sostanziali all’attuale configurazione del sistema, i trasporti urbani seguiranno dinamiche insostenibili con ripercussioni pesantissime sull’efficienza economica delle nostre città, sulla qualità dell’ambiente e, più in generale, sulla qualità della vita urbana.
Il conseguimento di una mobilità sostenibile nelle aree urbane è diventato pertanto un aspetto prioritario anche delle politiche nazionali in materia di trasporti ed ambiente e le linee di riferimento di un’efficace risposta politica in grado di invertire le attuali tendenze negative della mobilità urbana appaiono sempre più chiaramente definite.
Momento cardine di attuazione di tale politica, in Italia, risulta essere il D.M. Ambiente 27.03,1998 rubricato, appunto, "Mobilità sostenibile nelle aree urbane"
7. Sull’onda infatti dei provvedimenti adottati in sede europea ed a seguito degli impegni assunti in sede internazionale con la firma il 10 dicembre 1997 del protocollo do Kyoto sui cambiamenti climatici che vincola la U.E. ad una riduzione dell’8% delle emissioni dei gas serra al 2010 rispetto ai livelli del 1990, il Governo italiano attraverso tale D.M. ha intrapreso un’azione normativa decisa verso una politica organica e strutturata in favore della mobilità sostenibile urbana.
All’articolo 1 si dispone che le regioni adottino entro il 30 giugno 1999 il piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell’aria di cui al D.M. Ambiente 20 maggio 1991(!).
Viene, poi, prescritto alle aziende ad agli enti pubblici con singole unità locali con più di 300 dipendenti ed, in ogni caso, con complessivamente più di 800 addetti ubicati nello stesso Comune
8, di predisporre un piano degli spostamenti casa-lavoro del proprio personale dipendente. A tal fine aziende ed enti pubblici interessati individuano il responsabile della mobilità aziendale addetto alla redazione del piano (mobility manager).
Il piano viene trasmesso al comune ed aggiornato annualmente.
All’uopo in comune è istituita una struttura di supporto e di coordinamento tra mobility manager che mantiene i rapporti tra aziende ed enti coinvolti, amministrazione comunale ed aziende di trasporto.
Tutto il concerto di uomini coordinamenti e piani è preordinato alla riduzione dell’uso del mezzo di trasporto privato individuale e ad una migliore organizzazione degli orari per limitare la congestione da traffico.
I comuni, ancora, incentivano associazioni o imprese ad organizzare servizi di uso collettivo ottimale delle autovetture, nonché a promuovere e sostenere forme di multiproprietà delle autovetture destiante ad essere utilizzate da più persone, dietro pagamento di una quota proprorzionale al tempo d’uso ed ai chilometri percorsi.
Unica condizione posta è che le autovetture utilizzate siano tra quelle a basso impatto ambientale.
Tutti gli enti pubblici ed i gestori di servizi pubblici e di pubblica utilità, pubblici e privati, nel rinnovo del parco vetture in dotazione dovranno effettuare una programmazione tale da giungere al 31 dicembre 2003 ad avere il 50% delle auto costituito da autovetture a basso impatto ambientale.


Finanziamenti

Al fine di attuare gli interventi di razionalizzazione della mobilità indicati nel decreto il Ministero dell’Ambiente ha stanziato specifiche risorse. Sono stati così destinati 7,2 miliardi alle strutture di supporto delle reti cittadine dei mobility manager; 8,5 miliardi all’incentivazione dei servizi di uso collettivo ottimale delle autovetture e forme di multiproprietà delle autovetture destiante ad essere utilizzate da più persone; 5 miliardi alla copertura dell’extra-costo dei veicoli a basso impatto ambientale; 9 miliardi per l’acquisto da parte dei cittadini di veicoli elettrici su due ruote; 5 miliardi per la diffusione di taxi collettivo.


Domeniche ecologiche

Il Ministero dell’Ambiente è ben conscio del fatto che in Italia non è sufficiente emanare buone norme, innovative, che provino a risolvere i problemi affrontandoli strutturalmente. Bensì, è necessario, soprattutto sul versante dell’applicazione degli adempimenti ambientali, operare una politica di sensibilizzazione, di presa di coscienza della rilevanza di determinati aspetti, tale da orientare i comportamenti delle Pubbliche Amministrazioni creando, al contempo, il consenso da parte dell’opinione pubblica.
In questa politica si inserisce anche la campagna di informazione e sensibilizzazione, detta "Domeniche ecologiche", programmata dal Ministero dell’Ambiente per le domeniche del 6 febbraio, 5 marzo, 9 aprile, 7 maggio. Le città che vi aderiranno
9 (il D.M. che le ha indette si inserisce tra quei strumenti legislativi c.d. "ad adesione volontaria") dovranno garantire la chiusura dei centri urbani a tutti i mezzi privati con motore a combustione interna, predisporre servizi di mobilità sostenibile alternativi (navette, incentivi alla cittadinanza all’impiego di autoveicoli dotati di trazione elettrica, ciclomotori elettrici, trasporto pubblico incentivato e gratuito, accordi con taxi etc.), organizzare eventi di intrattenimento e di informazione ai cittadini sulle tematiche della mobilità sostenibile, assumere impegni per interventi strutturali a favore della mobilità sostenibile nella propria città, realizzare o amplaire o adeguare i sistemi di monitoraggio degli inquinamenti atmosferici.
A fronte di tali iniziative il Ministero dell’Ambiente assume l’impegno di co-finanziare con importi variabili in percentuale, a seconda dell’iniziativa stessa.
Il tutto per un importo complessivo pari a £ 66 miliardi di finanziamenti.
Il pacchetto più consistente dell’importo, consistente in 40 ml., relativo all’area di intervento di cui all’articolo 2, lettera b), e, cioè, la realizzazione, integrazione o completamento dei sistemi di trasporto pubblico a minimo impatto ambientale, prevede un cofinanziamento massimo del 50% del costo dei mezzi elettrici, del 25% per mezzi alimentati a metano e Gpl, del 10% per i bi-fuel e del 30% per l’installazione delle colonnine per fare il pieno elettrico.
Esperimenti precedenti a quello delle "Domeniche ecologiche" hanno ricevuto larghi consensi della popolazione cittadina interessata.
Con un’apposita indagine commissionata dal Ministero dell’Ambiente a Databank, si è misurato il gradimento della popolazione coinvolta nella giornata (feriale) del 22 settembre u.s. dal blocco auto.
Non solo l’83% dei cittadini si è dichiarato favorevole, ma il 65% degli intervistati si è dimostrato interessato a ripetere l’iniziativa almeno una volta a settimana.


1Proprio queste ultime, le polveri sottili, sono quelle che negli ultimi tempi determinano il maggiore allarme in città a causa delle loro concentrazioni nell’aria. Infatti a dire dei tecnici tali concentrazioni di polveri sono dovute a molteplici fattori: dal terreno e dallo sbriciolarsi delle facciate; dalla combustione dei prodotti come l’olio ed il carbone; dall’usura delle strade; dai tubi di scappamento delle auto.
2V. D.M. Ambiente 25 novembre 1994 (G.U. n°290 del 13 dicembre 1994) che aggiorna i limiti di concentrazione ed i limiti di attenzione e di allarme per gli inquinanti atmosferici nelle areee urbane e stabilisce gli obiettivi di qualità dell’aria per la frazione delle particelle sospese PM10, per il benzene e per gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA).
3La Circolare è stata pubblicata nella G.U. 12 agosto 1999, n°188.
4G.U. 11 giugno 1999, n° 135.
5"Misure urgenti per la prevenzione dell’inquinamento atmosferico da benzene" in G.U. 3.12.1997, n° 282.
6"Nuovo codice della strada" in G.U. 18.05.1992, n° 114, suppl. ord.
7G.U. 03.08.1998, n°179.
8Trattasi dei comuni di cui all’allegato III del D.M. Ambiente 25 novembre 1994, e tutti gli altri comuni compresi nelle zone a rischio di inquinamento atmosferico individuate dalle regioni ai sensi degli artt. 3 e 9 del D.M. Ambiente 20 maggio 1991.
9Comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti; i comuni compresi nelle zone a rischio di inquinamento atmosferico individuate dalle regioni ai sensi degli artt. 3 e 9 del D.M. Ambiente 20 maggio 1991; i comuni capoluogo di Provincia, in ogni caso; i comuni consorziati la cui popolazione complessiva sia superiore ai 150.000 abitanti.

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